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ACCESSO CIVICO

ACCESSO CIVICO (D. Lgs. n. 33/2013 e s. m. ed i.)

 

Il D. Lgs. n. 97/2016 ha modificato significativamente l'istituto dell'accesso civico, già disciplinato dall’art. 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

L’accesso civico non sostituisce l'accesso agli atti amministrativi disciplinato dalla L. n. 241/1990 e s. m. ed i., che prevede un interesse diretto, concreto e attuale verso l'atto o il documento l’informazione in possesso dell'Unione dei Comuni Montani Valsangone per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

 

CHE COS’È L’ACCESSO CIVICO E MODALITÀ DI ESERCIZIO

L’accesso civico, introdotto dal D. Lgs. n. 33/2013 e modificato dal D. Lgs. n. 97/2016 è il diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di accedere a qualunque documento, informazione o dato detenuto dalla P.A., nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione obbligatoria per legge.

La richiesta di accesso civico relativa a dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria può essere presentata utilizzando il modulo A), al seguente link: https://www.unionemontanavalsangone.it/portals/1682/SiscomArchivio/8/MODULOA.pdf, tramite:

  • posta elettronica alla seguente casella di pec: protocollo@pec.unionemontanavalsangone.it

  • all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

  • all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana dei Comuni Valsangone – Via XXIV Maggio, 1 – 10094 Giaveno - Tel. 011/9363336

  • al Segretario dell’Unione Montana dei Comuni Valsangone, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Via XXIV Maggio 1 – 10094 Giaveno - Tel. 011/9363336.

 

Al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, è consentito, altresì, l’esercizio di una nuova forma di accesso civico ai dati e documenti pubblici detenuti dall’Unione Montana dei Comuni Valsangone, per i quali non è previsto l’obbligo di pubblicazione (equivalente a quella che nel sistema anglosassone è definita il cosiddetto “Freedom Of Information Act” (FOIA).

La richiesta di accesso civico relativa a dati o documenti  ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria può essere presentata utilizzando il modulo B) al seguente Link: https://www.unionemontanavalsangone.it/portals/1682/SiscomArchivio/8/MODULOB.pdf, tramite:

  • posta elettronica alla seguente casella di pec: protocollo@pec.unionemontanavalsangone.it

  • all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;

  • all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana dei Comuni Valsangone – Via XXIV Maggio, 1 – 10094 Giaveno - Tel. 011/9363336.

 

LA RICHIESTA DI ACCESSO CIVICO DEVE CONTENERE:

- le generalità del richiedente e il recapito a cui indirizzare la risposta;

- identificazione dell’informazione, del documento e del dato richiesto;

- fotocopia del documento d'identità in corso di validità del richiedente.

Il diritto può essere esercitato gratuitamente, salvo il rimborso dei costi di riproduzione su supporti materiali.

La richiesta non deve essere motivata.

 

ESCLUSIONI E LIMITI ALL’ACCESSO CIVICO

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di esclusioni e limiti (art. 5-bis D. Lgs. 33/2013 e s. m. ed i.) poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

I casi di esclusione all’accesso sono quelli individuati dall’art. 5-bis, co. 3, per i quali la legge dispone il divieto di divulgazione di dati, documenti e informazioni;  i casi di limitazione all’accesso si configurano laddove la diffusione dei dati, documenti e informazioni richiesti possono determinare un pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico, individuati dal legislatore ed elencati all’art. 5-bis, co. 1 e 2. 

 

 

 

PROCEDIMENTO

Nei casi di pubblicazione obbligatoria, l’Unione verifica la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione e, in caso positivo, provvede alla pubblicazione dei documenti o informazioni oggetto della richiesta nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’Unione dei Comuni Montani Valsangone, entro il termine massimo di 30 giorni.

Contestualmente dà comunicazione della avvenuta pubblicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Se quanto richiesto risulta già pubblicato, si limita a indicare il collegamento ipertestuale al documento o alla informazione al richiedente.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Nei casi di dati e documenti pubblici detenuti dall’Unione dei Comuni Montani Valsangone, per i quali non è previsto l’obbligo di pubblicazione, l’iter procedimentale deve essere concluso nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza, ma può essere sospeso qualora vengano individuati soggetti contro interessati che potrebbero vedere pregiudicato il proprio diritto alla riservatezza dall’esercizio del diritto di accesso da parte del richiedente.

 

A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI DINIEGO TOTALE /PARZIALE O MANCATA RISPOSTA

Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine di 30 gg., il richiedente può presentare richiesta di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni, il Responsabile della Prevenzione della corruzione provvede, dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali che si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta di riesame deve essere presentata utilizzando il modulo C) al seguente Link: https://www.unionemontanavalsangone.it/portals/1682/SiscomArchivio/8/MODULOC.pdf ,

indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, protocollo@pec.unionemontanavalsangone.it

 

COME PROPORRE RICORSO

Avverso la decisione dell'Unione o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Il richiedente può presentare, altresì, ricorso al Difensore civico regionale, che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

 

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