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PROGRAMMA ANNUALE PER LA MONTAGNA

L.R. N. 14/2019 “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DELLA MONTAGNA”



ART. 8. (PROGRAMMA ANNUALE DI ATTUAZIONE PER LA MONTAGNA)

  1. Il programma annuale di attuazione per la montagna è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio regionale del bilancio regionale che individua le risorse economiche disponibili per l'anno di riferimento.
  2. Il programma annuale, tenuto conto dei vigenti atti di pianificazione strategica e territoriale metropolitana e di pianificazione territoriale provinciale, nonché delle azioni e dei progetti di interesse della Città metropolitana di Torino, concordati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23( Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni"), individua, in coerenza con le finalità della presente legge:
  3. gli interventi regionali per mantenere e incrementare i punti di forza del territorio montano;
  4. le azioni per la promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse della montagna;
  5. le iniziative per lo sviluppo dei prodotti tipici e della gamma di offerte dei territori montani;
  6. le disponibilità complessive di spesa per l'attuazione del piano e i criteri di assegnazione delle risorse;
  7. il monitoraggio delle attività svolte e la valutazione della loro efficacia;
  8. gli interventi regionali per garantire i livelli essenziali di servizi pubblici nei territori montani.
  9. Il programma annuale individua altresì le linee di azione, i riferimenti programmatici e gli ambiti di operatività a cui devono fare riferimento gli enti locali.
  10. Le unioni montane, sulla base delle proprie programmazioni pluriennali e in conformità alla programmazione regionale di cui al comma 1, trasmettono alla Regione entro il 30 giugno di ciascun anno, le proprie proposte progettuali che costituiscono elemento essenziale per la partecipazione economica regionale.
Collegamenti:
REGIONE PIEMONTE - AZIONI PER LA MONTAGNA


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